Antifrode assicurativa: il modulo C.A.I. non è una prova per il Giudice civile, ma neanche… per la Cassazione penale

Antifrode assicurativa: il modulo C.A.I. non è una prova per il Giudice civile, ma neanche… per la Cassazione penale
08 Gennaio 2018: Antifrode assicurativa: il modulo C.A.I. non è una prova per il Giudice civile, ma neanche… per la Cassazione penale 08 Gennaio 2018

Ancora una volta un Giudice civile ribadisce che il modulo C.A.I. sottoscritto da entrambi i conducenti non basta a provare che un incidente stradale sia effettivamente accaduto, quando ciò sia contestato. Nel caso specifico le modalità dell’incidente descritte nel modulo era stata smentita “dalla CTU ricostruttiva del sinistro che ha dimostrato che i danneggiamenti presenti sulle due autovetture sono incompatibili tra di loro e che pertanto la dinamica dell’evento come riferita nel modulo Cai e poi in atto di citazione non può trovar riscontro”. Il Giudice di pace di Venezia (con la sentenza n.182/2017) ha inoltre osservato che pure altre circostanze, provate dalla Compagnia convenuta, facevano ritenere che “l’asserito urto fra i due veicoli non si sia in realtà verificato”: l’auto dichiaratamente danneggiata risultava, in realtà, da tempo “radiata per l’esportazione”, per cui avrebbe dovuto semmai circolare munita di un “foglio di via” per recarsi ad un valico di confine, e non di una “targa prova” come si affermava esser avvenuto; inoltre due anni prima del supposto incidente ne sarebbe accaduto un altro fra i medesimi due conducenti; uno di costoro infine risultava coinvolto in “altri e numerosi sinistri”… Inevitabile, dunque, il rigetto della domanda attorea. Nella sua prima parte la sentenza del Giudice lagunare riecheggia un precedente della Cassazione civile (n. 15881/2013), secondo il quale “l'oggettiva incompatibilità delle conseguenze di un incidente stradale con la sua dinamica descritta nella constatazione amichevole preclude ogni valutazione sulla portata confessoria di quest'ultima, in quanto rappresenta un antecedente logico ostativo alla delibazione delle dichiarazioni rese dai conducenti coinvolti in merito alla medesima dinamica”. Ed è a quest’ultima decisione (della terza Sezione civile) che la Cassazione penale, pronunciandosi su un conflitto di competenza insorto fra i G.I.P. di Trieste e di Nuoro, con la sentenza n. 30720/2017, per sostenere che, anche ai fini penali, la dichiarazione contenuta nel modulo C.A.I. (“eventualmente falsa”)  sottoscritta dagli imputati non si può “qualificare quale elemento di prova precostituito, nel senso indicato dall’art. 642, comma secondo cod. pen.”, per cui, in tal caso, “l’elemento su cui poggia l’ipotesi accusatoria è costituito dalla denuncia di sinistro” (con conseguente competenza territoriale del Giudice della sede legale  della Compagnia assicuratrice cui questa sia stata indirizzata). Seppur pronunciando in tema di competenza territoriale, dunque, anche la Cassazione penale fa propria la tesi accolta dai Giudici civili.

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